L’Irap in ritirata dai piccoli

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L’agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 45/E in cui si occupa di Irap, in vista delle prossime scadenze di pagamento. Il documento di prassi propone una ricognizione puntuale delle pronunce della Corte di cassazione, senza stabilire però dei limiti “automatici” ai fini della valutazione sull’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, compito questo che spetta elusivamente al legislatore. Si ribadisce, quindi, il principio secondo cui in assenza di autonoma organizzazione, l’Irap non è dovuta. In sede di contenzioso in corso, però, l’onere di provare l’assenza del principio dell’organizzazione spetta sempre al contribuente. Perciò il Fisco invita gli uffici a non coltivare il contenzioso quando non è più sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento a Irap. In mancanza di parametri normativi, l’Agenzia ritiene che si possa escludere l’autonoma organizzazione nel caso vi siano i requisiti per il regime dei “minimi”. In tal caso, i contribuenti sono esclusi dal pagamento del tributo. Resta la chiusura per agenti di commercio, promotori finanziari, studi associati e contribuenti che hanno aderito ai condono. Le imprese, invece, integrano sempre i presupposti del tributo regionale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – I minimi stoppano l’obbligo Irap - Liburdi

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