Liquidazione onorari forensi al collegio

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E' legittima la previsione ai sensi della quale i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi vanno decisi dai tribunali in composizione collegiale, anziché monocratica.

Riserva di collegialità

Ed infatti, in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, la riserva di collegialità prevista per detti procedimenti può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato “per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore”.

E' quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nel testo della sentenza n. 65 del 1° aprile 2014 e con cui è stata dichiarata non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Verona con riferimento ad un'asserita violazione della delega sulla semplificazione dei riti da parte del Decreto legislativo n. 150/2011.
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