Liquidazione in via equitativa del danno da perdita di chance
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 giugno 2011
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Con sentenza emessa lo scorso 24 maggio 2011, il Tribunale di Piacenza ha riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita di chance in favore di un agente assicurativo che, a causa dei gravi danni riportati in conseguenza di un sinistro in cui era stato coinvolto, aveva perso la possibilità di diventare socio della compagnia con cui collaborava e con cui era in trattative.
I giudici di merito, in considerazione della perdita dell'”occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell'incremento di un'utilità o della sua mancata diminuzione”, hanno liquidato in via equitativa il danno in oggetto qualificandolo come danno emergente; contestualmente hanno escluso la sussistenza di un danno patrimoniale futuro (da lucro cessante) ritenendo che per la configurabilità dello stesso occorressero maggiori probabilità dell'acquisizione dello status rispetto ad un esito negativo della trattativa.
- ItaliaOggi, p. 37 – Perdita di chance, danno esteso – Pietrosanti
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