Liquidazione giudiziale delle spese: tariffe abrogate ma da applicare fino all’emanazione del DM sui compensi

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Il testo del Decreto Liberalizzazioni, approvato lo scorso 1° marzo da parte dell’Aula del Senato per come emendato dalla commissione Industria del Senato, dovrà ora passare l’esame della Camera per poter essere definitivamente convertito in Legge entro il prossimo 24 marzo.

Tra le novità di maggiore interesse per i professionisti, si segnala la conferma dell’abrogazione delle tariffe, la scomparsa dell’obbligatorietà del preventivo, la previsione di un rimborso forfettario da versare ai tirocinanti dopo 6 mesi di pratica, l’obbligo di polizza assicurativa obbligatoria per la copertura dei danni che potrebbero derivare dallo svolgimento dell’attività.

Per quanto riguarda il nodo della liquidazione giudiziale degli onorari degli avvocati, il comma 3 dell’articolo 9 del provvedimento citato sottolinea che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto “continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2”.

In detto ultimo comma viene infatti specificato che il compenso verrà determinato con riferimento a parametri stabiliti dal ministero vigilante, “da adottarsi nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Entro lo stesso termine verranno anche definiti, sempre con decreto ministeriale del dicastero della Giustizia in concerto con quello dell’Economia “i parametri per oneri e contribuzioni alle Casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe”.
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