Liquidazione delle spese del giudizio: il giudice non può ridurre, senza motivo, una nota spese precisa e dettagliata
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 giugno 2011
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 12461 depositata lo scorso 8 giugno 2011, ha accolto il ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui la Corte d'appello, nel condannare la parte appellata al pagamento delle spese relative al grado del giudizio, le aveva quantificate ridimensionando la richiesta di liquidazione dei diritti di avvocato dallo stesso presentata con specifica nota spese.
Il ricorrente, in particolare, ha espressamente chiesto alla Corte di legittimità se, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, possa “limitarsi o meno ad una globale determinazione, in misura inferiore a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, senza dare adeguata motivazione dell'eliminazione o riduzione di voci da lui operata”.
La Suprema corte, aderendo alle considerazioni avanzate dal legale, ha ricordato come la determinazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato di legittimità, “se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate”.
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