Liquidazione delle domande di indennizzo dei commercianti per cessazione attività

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Liquidazione delle domande di indennizzo dei commercianti per cessazione attività

Con il messaggio 18 settembre 2023, n. 3238 (non pubblicato sul sito istituzionale), l’Inps comunica che è stato avviato l’iter di liquidazione delle istanze di indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale in favore di coloro che svolgono un'attività autonoma, iscritti alla Gestione commercianti, e che non hanno raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità.

Inizialmente, il pagamento dell’indennizzo era limitato alle domande trasmesse entro il 30 novembre 2019.

Successivamente, con l’ulteriore stanziamento di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale per l’anno 2021 e l’innalzamento, dal 1° gennaio 2022, allo 0,48% dell’aliquota contributiva è stato possibile procedere alla liquidazione delle domande pervenute fino al 30 aprile 2023.

L’Inps, con i rispettivi messaggi n. 2347/2020, n. 202/2021, n. 2054/2021, n. 2836/2021, n. 4345/2021, n. 1440/2022 e n. 3520/2022, n. 4491/2022 e n. 1782/2023 ha fornito le istruzioni in merito alla liquidazione degli indennizzi per i determinati periodi di interesse.

Periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023

Con il messaggio in trattazione, l’Istituto Previdenziale comunica le indicazioni per la liquidazione delle domande di indennizzo pervenute dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

In considerazione dell’andamento delle domande per l’anno corrente e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, sarà pubblicato l’apposito messaggio INPS riguardante la lavorazione delle domande trasmesse a decorrere dal 1° settembre 2023.

Attualmente, la fase di calcolo risulta inibita e la procedura “IVS74” restituisce il messaggio di avviso “Domanda presentata successivamente al 31 agosto 2023. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”.

Per quanto riguarda le domande da respingere si rimanda al messaggio n. 2347 del 5 giugno 2020.

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