Liquidazione compensi anche per prestazioni strumentali alla separazione

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 21954 del 17 ottobre 2014 - la procedura camerale prevista per la liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato, anche se dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, può essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché queste siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale.

Nel caso specificamente esaminato, è stato ritenuto che le prestazioni professionali rese da un avvocato in favore della cliente nelle procedure ulteriori rispetto a quella strettamente civilistica di separazione personale, fossero comunque preordinate allo svolgimento della principale attività processuale, in quanto tutte volte ad ottenere la modifica e l'attuazione delle obbligazioni sorte in capo all'altro coniuge.

In particolare, è stata ritenuta corretta la liquidazione operata dal giudice di merito a favore del professionista in considerazione dell'assistenza dal medesimo prestata in una serie di procedure - tra cui erano ricomprese quelle di esecuzione, di rilascio di un immobile, di divorzio, nonché la predisposizione di una querela - tutte, comunque, volte ad ottenere la modifica e l'attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge nell'ambito della procedura di separazione.
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