Revisione contratti in essere: voce tariffaria "consulenza"

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Revisione contratti in essere: voce tariffaria "consulenza"

Non costituisce redazione di un nuovo contratto l’adeguamento/revisione di modelli contrattuali già esistenti, di talché questa attività non può giustificare l’applicazione dei valori massimi tariffari.

Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 1078 depositata il 21 gennaio 2016, respingendo il ricorso di un avvocato, che aveva dapprima chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle proprie spettanze professionali nei confronti di una società, avverso cui la società medesima si era tuttavia vittoriosamente opposta.

Riformulazione accordo precedente: non è nuovo contratto

La Cassazione in particolare, nel respingere le censure del legale, da conferma di quanto dedotto nel merito, ovvero, che nella fattispecie l’attività stragiudiziale portata avanti dal ricorrente non è consistita nella redazione ex novo di un contratto – cioè nell'attività creativa e nella traduzione in termini giuridici delle pattuizioni delle parti – ma semplicemente nell'esaminare precedenti accordi ricevuti in copia, nello studiare ed esaminare le possibili tutele per gli interessi del proprio cliente e nell'esprimere suggerimenti attraverso la riformulazione dell’accordo sulla falsariga del precedente.

Ora detta attività – secondo la Corte – va inquadrata tra le prestazioni di consulenza analogamente ai pareri scritti (punto 1 lett. B tabella allegata alla tariffa forense in materia stragiudiziale civile) con conseguente liquidazione del compenso secondo le percentuali ivi stabilite, e non già tra le prestazioni della medesima tabella,  ove contempla l’attività di assistenza nella redazione dei contratti (punto 2 lett. G).

 

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