L’infezione da Coronavirus equivale a infortunio

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L’infezione da Coronavirus equivale a infortunio

Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro da Coronavirus fanno scattare la piena tutela dell’INAIL, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. A tal fine, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Lo specifica l’INAIL, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, evidenziando che quanto appena affermato si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati.

Coronavirus, ambito di tutela dell’infortunio

Secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’INAIL tutela tali affezioni morbose nell’ambito degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

Rientrano in tale fattispecie anche i casi di infezione da Coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.

Sono destinatari di tale tutela:

  • i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal Dpr. n. 1124 del 30 giugno 1965;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • gli sportivi professionisti dipendenti;
  • i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.

Coronavirus, denuncia di infortunio

La denuncia di infortunio, in caso di contagio da Coronavirus avvenuto sul lavoro, deve essere effettuata dal medico certificatore, il quale trasmette telematicamente la prescritta certificazione medica all’INAIL. Il certificato medico dovrà contenere:

  • i dati anagrafici completi del lavoratore e quelli del datore di lavoro;
  • la data dell’evento/contagio;
  • la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio;
  • le cause e la natura della lesione qualora non operi la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Resta fermo, infine, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 marzo 2020 - Coronavirus, per i medici il contagio è infortunio – Bonaddio

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