L'infedeltà non è necessariamente la causa della crisi coniugale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 dicembre 2010
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Con sentenza n. 25560 del 17 dicembre 2010, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano escluso l'addebito della separazione a carico di una donna attribuendo, contestualmente, alla stessa un assegno di mantenimento dovuto dal marito.
In primo grado, la crisi dei due coniugi era stata ritenuta collegata alla relazione extraconiugale che la donna aveva intrattenuto con un altro uomo. Tuttavia, nel giudizio di gravame erano state accolte le doglianze della moglie secondo cui la separazione non doveva esserle addebitata in quanto dopo detta vicenda e prima della separazione lei ed il marito avevano ripreso la convivenza per ben due anni.
Per l'ex coniuge, per contro, l'infedeltà della donna rappresentava ex se causa di addebito, ma tale ultima lettura non è stata condivisa dalla Corte di cassazione secondo cui i giudici di merito avevano correttamente soppesato gli elementi fattuali emersi nel corso dell'istruttoria e rilevato, quindi, che al comportamento della donna, seppur contrario ai doveri di matrimonio, non poteva nella specie ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia.
- Il Sole24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Sleale chi aspetta troppo a denunciare l'adulterio – Fossati
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