L'indulto non può concorrere con la sospensione condizionale

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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 36837 del 15 ottobre 2010, hanno escluso che il beneficio dell'indulto possa concorrere con la sospensione condizionale della pena spiegando che, in presenza dei requisiti per la concessione di entrambi, prevale la sospensione condizionale. 

In particolare - spiega la Corte – dalla concessione dell'indulto, in contestualità con il beneficio della sospensione condizionale, “possono derivare inammissibili svantaggi per il condannato, in palese violazione del priincipio del favor rei”. Ed infatti, in caso di concorso o sopravvenienza di altri titoli esecutivi, “il condannato non potrebbe, decorso il periodo di prova ex articolo 163 del Cp, avvalersi in relazione ad essi del beneficio indulgenziale, se non, eventualmente, per la parte residua, una volta detratta la quota di condono applicata alla pena sospesa e rispettati i limiti stabiliti nel provvedimento di clemenza".
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