L’indennità di recesso è esclusa dall’Irpef

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 176 del 28 aprile 2008, risponde ad un quesito sulle somme percepite in caso di recesso del collaboratore dell’impresa familiare. Viene spiegato che il trattamento fiscale dell’impresa familiare non è assimilabile a quello dei redditi di partecipazione in società personali: l’impresa familiare ha natura individuale e la collaborazione all’azienda ha rilevanza meramente interna. A tal proposito si chiarisce che la somma pagata in caso di recesso del collaboratore non costituisce onere inerente all’attività dell’impresa e non può essere dedotta dal reddito del titolare. Conseguentemente, l’importo incassato dall’ex collaboratore non concorre a formare il suo reddito imponibile assoggettabile all’Irpef. La regola è valida anche in caso di conferimento in società dell’impresa familiare con liquidazione al collaboratore dei diritti di credito dallo stesso maturati.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Recesso senza Irpef - Mazzei

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