L’incongruenza con Gerico deve essere accompagnata da prove del Fisco
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 01 settembre 2010
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Con sentenza n. 18941 depositata il 31 agosto 2010, la Cassazione chiarisce che bastano a ritenere non legittima da parte del Fisco l'applicazione degli standard:
- la non perfetta rispondenza tra l'attività esercitata dalla società accertata e quella presa in considerazione dallo studio di settore
e
- le note difficoltà delle aziende di tessuti del pratese.
Nella pronuncia, sfavorevole al Fisco, viene ribadito l’orientamento giurisprudenziale pregresso che sottolinea come gli studi di settore derivano dall'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti che non considera la situazione specifica del contribuente. Anche se è legittimo l’accertamento quando i valori di Gerico fanno emergere incongruenze con quanto dichiarato dal contribuente, tali valori non sono idonei a supportare l’accertamento se non sono avvalorati da elementi concreti tratti dall’attività dell’impresa nelle mire del Fisco, su cui ricade l’onere della prova non potendo limitarsi alla mera enunciazione.
- ItaliaOggi, p. 21 – Studi di settore su misura - Alberici
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 23 – La crisi giustifica la differenza rispetto a Gerico – Iorio, Falcone
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