L’immobile strumentale ritrova la deducibilità
Pubblicato il 03 giugno 2008
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La Finanziaria 2007 ha introdotto molte novità nell’ambito del lavoro autonomo che dovranno essere prese in considerazione nella compilazione del modello Unico 2008. Ad esempio: il costo degli immobili usati per l’esercizio dell’attività è nuovamente deducibile dal reddito di lavoro autonomo (le quote di ammortamento e i canoni leasing degli immobili strumentali acquisiti nel periodo 2007-2009 da persone fisiche, società semplici e associazioni che svolgono attività artistica o professionale possono essere indicate nel quadro RE di Unico 2008) per un ammontare non superiore a quello risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti fissati dal Dm 31 dicembre 1988; sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettuati, con il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili esistenti all’inizio del periodo d’imposta, i costi di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento delle spese degli immobili strumentali utilizzati nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni.
Si ricorda che il Cndcec in merito alle regole dettate della Finanziaria 2007 sulle deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese degli immobili strumentali è intervenuto con la circolare 1/IR emessa il 12 maggio scorso. Circolare in cui vengono trattate le numerose questioni interpretative che rimangono in attesa di un pronunciamento delle Entrate.
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