Limiti in materia di ricorso alla sanatoria se il Fisco vince pur parzialmente
Pubblicato il 26 ottobre 2010
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La Corte di Cassazione, con due diverse sentenze, la numero 21097 e la numero 21714 depositate in cancelleria il 22 ottobre scorso, interviene a delimitare l’ambito di intervento del contribuente in materia di ricorso alla sanatoria sulle liti fiscali ultradecennali.
In particolare, la Suprema Corte analizza un aspetto riguardante l'applicabilità dell'articolo 3 del Decreto legge c.d. “incentivi” e sancisce alcuni vincoli per l'accesso alla sanatoria.
Si ricorda che il citato Decreto legge ha voluto semplificare il contenzioso tributario accelerando l’attività di riscossione delle imposte. In particolare, secondo il provvedimento è consentito alle parti del processo di notificare le sentenze, ai fini della decorrenza del termine d'impugnativa breve di 60 giorni, secondo le medesime modalità già previste per la notifica degli altri atti del processo tributario, senza necessità quindi di avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Lo stesso interviene, poi, sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell'ambito della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione.
Nelle due sentenze citate i giudici di legittimità appurano che l’Amministrazione finanziaria non è soccombente nei vari gradi di giudizio, “essendo stato sia pur parzialmente, accolto il ricorso da essa proposto dinanzi alla Commissione tributaria centrale”. Dunque, non ravvisando la soccombenza, la Corte stabilisce che manca la condizione fondamentale che deve vedere coinvolta l’Amministrazione nei primi gradi di giudizio, condizione che deve coesistere assieme alla pendenza della controversia per oltre dieci anni.
Di conseguenza, il non verificarsi delle limitazioni richieste dal Decreto porta alla non applicazione del citato articolo 3, con la conseguenza che il contribuente – in entrambi i casi esaminati dalle due sentenze – non ha visto verificata la fissazione di una nuova udienza o la sospensione in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla norma. Nelle due pronunce, infatti, la domanda non è stata accolta e si è andati a sentenza.
Al riguardo è da sottolineare che sulle decisioni, sia delle Cassazione che della Commissione tributaria centrale, in materia di definizione del contenzioso ultradecennale si sono aperti margini di incertezza riguardanti appunto la loro legittimità. In particolare, sono sorti dubbi circa la compatibilità con il Trattato dell'Unione dell'articolo 3 del decreto legge n. 40/2010 (Dl incentivi), convertito nella legge 22/5/2010 n. 73. La sezione prima della Commissione tributaria centrale di Bologna, con l'ordinanza n. 1 dell'8 ottobre scorso, ha così voluto rinviare alla giustizia europea la richiesta preliminare di verificare la legittimità della disposizione in oggetto.
- ItaliaOggi, p. 21 – Le liti ultradecennali con i paletti – Bartelli
- ItaliaOggi, p. 21 – Contenzioso stagionato congelato in centrale – Fuoco, Fuoco
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