Licenziato per condotta violenta: Youtube incastra il dipendente

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Licenziato per condotta violenta: Youtube incastra il dipendente

E' stato definitivamente confermato il licenziamento disciplinare comminato ad un conducente di bus, ritenuto responsabile di fatti disciplinarmente rilevanti, per come documentati in un video apparso sulla piattaforma Youtube.

L'antefatto era il diverbio intercorso tra l'autista e un altro automobilista, diverbio poi passato alle vie di fatto, posto che l'autobus aveva repentinamente virato verso il secondo con una manovra che aveva preceduto l'aggressione di quest'ultimo.

Non solo. Dopo la caduta a terra del contendente, il conducente aveva fermato il mezzo pubblico e, disinteressandosi dei passeggeri a bordo, aveva cercato di raggiungere e fermare il suo aggressore, in via di fuga, lanciandogli una spranga presa da terra.

Cassazione: licenziamento per giusta causa proporzionato

La Corte di cassazione, in particolare, ha respinto il ricorso del lavoratore, oppostosi alla decisione confermativa del recesso.

Con la sentenza n. 18518 del 28 giugno 2023 ha giudicato adeguato il giudizio reso dalla Corte territoriale, secondo la quale la sanzione del licenziamento era senza dubbio proporzionata alla condotta contestata al dipendente.

Questo, in considerazione dell’oggettiva matrice violenta del comportamento tenuto e l’alto grado di affidamento che l’azienda riponeva nel corretto svolgimento delle mansioni da parte del medesimo, incaricato di pubblico servizio.

Andava esclusa, in ogni caso, la fondatezza della versione dei fatti sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo la quale la condotta posta in essere era stata assunta solo per opporsi all’aggressione subita.

Con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, infatti, la Corte di gravame aveva escluso che il conducente, in entrambe le fasi dell’episodio, avesse agito per legittima difesa.

La piena sussistenza dei fatti contestati, anche sul piano della loro illiceità, metteva in luce, in realtà, che il dipendente era venuto meno ai doveri di correttezza e di comportamento, in caso di emergenza, nei confronti della datrice di lavoro, giustificando la legittimità del recesso per giusta causa comminatogli.

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