Licenziamento proporzionato alla condotta

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I giudici di Cassazione, con la decisione n. 15165 dell’11 settembre 2012, hanno escluso che fosse legittimo il licenziamento del dipendente di un’azienda che si era rivolto al datore utilizzando l’espressione “sbruffone” come "reazione verbale" dello stesso nell’ambito di una aspra protesta istintiva che il dipendente aveva manifestato nella sua veste di sindacalista a fronte di scelte imprenditoriali di riduzione del personale e in un momento di particolare conflittualità tra le parti.

Secondo la Corte, in particolare, l’imputato non aveva, in realtà, violato i suoi obblighi di diligenza, in quanto il suo rifiuto alla ricezione dell'atto contenente la comunicazione della messa in mobilità non poteva farsi rientrare “nell'alveo delle obbligazioni nascenti dal contratto ".

La reazione del licenziamento, in tale contesto, era da considerarsi del tutto sproporzionata.
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