Licenziamento per superamento del comporto previa conciliazione: il ministero aspetta altre pronunce

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Durante il Forum lavoro 2013, il ministero del Lavoro è interpellato in merito all'ordinanza depositata il 22 marzo 2013 dal tribunale di Milano, che interviene a chiarire l'obbligatorietà dell’attivazione della procedura di conciliazione preventiva anche in caso di possibile licenziamento per superamento del periodo di comporto (limite di assenza per malattia).

Nell'ordinanza si spiega che tale risoluzione del rapporto di lavoro è, per sua natura, assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il giudice richiama, ad avallo, la giurisprudenza di Cassazione, che ha escluso che questo tipo di licenziamento abbia natura disciplinare.

È da evidenziare che l’ordinanza in oggetto ribalta sia un'interpretazione fornita il 5 marzo 2013 dallo stesso tribunale milanese e sia la circolare del ministero del Lavoro datata 12 ottobre 2012.

Nello specifico della circolare, il giudice afferma che il provvedimento emanato dal ministero del Lavoro è interpretativo, dunque non può contraddire la norma legale e l'interpretazione data dal giudice.

Il Ministero, chiamato in causa, ha fatto sapere che trattandosi di una sola pronuncia si dovranno attendere ulteriori orientamenti giurisprudenziali, ma ha anche sottolineato che il licenziamento per superamento del comporto non è pressoché mai stato ritenuto per giustificato motivo oggettivo.
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