Licenziamento disciplinare solo se proporzionato all’infrazione

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Licenziamento disciplinare solo se proporzionato all’infrazione

Nelle cause aventi ad oggetto la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro al dipendente, il giudice, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione all’infrazione, deve procedere all’accertamento della gravità del fatto contestato sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.

Quest’ultimo profilo, in particolare, può connotarsi da un punto di vista psicologico sia in considerazione dell’elemento della colpa che di quello del dolo.

La vicenda esaminata dalla Cassazione

E’ questo il principio di diritto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 20130 del 23 agosto 2017, pronunciata nell’ambito di una controversia tra un professore d’orchestra e una fondazione, datrice di lavoro, attivata dal primo dopo che al medesimo era stato intimato il licenziamento disciplinare.

Il Collegio di legittimità ha, in particolare, accolto le doglianza dell’orchestrale il quale lamentava, in relazione al profilo soggettivo degli addebiti contestati, l’omessa, illogica e contraddittoria motivazione contenuta nella sentenza di secondo grado che aveva confermato il licenziamento.

La decisione della Corte d’appello – a suo dire – non aveva adeguatamente considerato, al fine dell’imputazione delle condotte a lui addebitate, un provvedimento di esonero dall’attività d’orchestra che lo stesso aveva conseguito per l’anno 2004 e la circostanza che la sua mancata presentazione ad alcune date fissate per l’espletamento della procedura di verifica artistica era coperta da giustificazione medica.

Censure a cui ha aderito la Suprema corte, la quale ha ritenuto che la decisione impugnata fosse inadeguata con riferimento alla verifica dell’indispensabile elemento soggettivo delle condotte addebitate. La stessa, ossia, non sembrava idonea a sorreggere, secondo criteri di congruità e logicità, l’affermazione di proporzionalità della sanzione espulsiva.

Carenza motivazionale sulla proporzionalità della sanzione del licenziamento

Nel dettaglio, secondo gli Ermellini la motivazione resa in sede di merito risultava carente non chiarendo da quali elementi avesse desunto, in contrasto con il dato testuale della lettera di contestazione, una condotta non collaborativa dell’orchestrale.

Inoltre, la motivazione appariva, altresì, contraddittoria laddove imputava al professore d’orchestra la responsabilità delle condotte oggetto della contestazione anche in presenza di documentazione medica giustificativa della mancata presentazione alla verifica artistica.

A seguito della cassazione, sul punto, della decisione impugnata, la Suprema corte ha rinviato ad altro giudice di secondo grado la verifica della legittimità del licenziamento irrogato, alla luce dei principi richiamati in tema di imputabilità soggettiva delle condotte contestate.

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