Licenziamento disciplinare impugnato? I fatti addebitati vanno provati

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Licenziamento disciplinare impugnato? I fatti addebitati vanno provati

Il Tribunale di Napoli, con sentenza pronunciata il 6 febbraio 2023, si è occupato della vicenda di un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa dopo che gli era stato contestato di aver avuto un alterco con passaggio alle vie di fatto con un collega.

L'episodio imputato al dipendente era stato puntualmente indicato nella lettera di contestazione degli addebiti, dove era stato fatto presente come lo stesso, a fronte di appellativi scherzosi rivoltigli dal menzionato collega, aveva manifestato il proprio risentimento, colpendolo con uno schiaffo al volto e con un calcio alla gamba. Tale fatto, segnalato dal caporeparto, era stato considerato alla stregua di una gravissima violazione delle regole di comportamento, nonché di rispetto e reciproca collaborazione tra colleghi.

La causa era stata istruita mediante prova per testi e libero interrogatorio delle parti, al fine di accertare se il datore di lavoro avesse o meno assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa la sussistenza del fatto addebitato e della giusta causa dell'intimato licenziamento.

Dalle relative risultanze, tuttavia, non era emersa alcuna dimostrazione che attestasse l'aggressione fisica asseritamente posta in essere dall'interessato: l'unico teste escusso, infatti, aveva dichiarato di non essere stato presente all'episodio in discussione, ma di averne avuto notizia solo dalla vittima.

In tale contesto, era da ritenere priva di valore, ai fini della configurazione del fatto, la constatazione, di natura valutativa, secondo cui la vittima presentava un rossore alla guancia, rossore che avrebbe potuto essere stato cagionato anche dalla concitazione della discussione.

La testimonianza in esame non apportava alcun supporto probatorio diretto ma solo de relato, di tal ché doveva concludersi che parte datoriale non aveva adempiuto all'onere su di lui incombente circa la prova della sussistenza del fatto addebitato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.

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