Licenziamento: immediatezza della contestazione intesa in senso relativo

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Licenziamento: immediatezza della contestazione intesa in senso relativo

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali:

  • il tempo necessario per l'accertamento dei fatti;
  • la complessità della struttura organizzativa dell'impresa.

La valutazione, sul punto, è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

Licenziamento disciplinare: il caso esaminato dalla Corte di cassazione

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza n. 16088 del 10 giugno 2024, relativa a un caso di legittimità di un licenziamento per giusta causa.

Il recesso era stato comminato a una lavoratrice per esercizio di attività in concorrenza con la società.

La Corte d'Appello aveva confermato il recesso, rigettando le richieste di annullamento della dipendente.

La lavoratrice si era rivolta alla Suprema Corte, contestando la violazione dei principi di immediatezza ed immutabilità della contestazione disciplinare.

Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare

Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare implica che il datore di lavoro deve contestare tempestivamente al lavoratore i fatti che giustificano il provvedimento disciplinare.

Tale principio, come ricordato dalla Cassazione, è inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto delle circostanze che possono giustificare un ritardo, come il tempo necessario per accertare i fatti o la complessità organizzativa dell'impresa.

La valutazione dell'immediatezza è riservata al giudice di merito e non può essere rivista in sede di legittimità, se adeguatamente motivata e priva di vizi logici.

Valutazione di merito incensurabile se adeguatamente motivata

Nella specie, la Corte territoriale aveva ampiamente esaminato i fatti, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e del tenore delle lettere di contestazione disciplinare e di licenziamento.

Il giudice di secondo grado aveva accertato, secondo valutazione insindacabile, l'adeguatezza del lasso temporale tra la conoscenza, da parte della società, delle attività di concorrenza svolte concretamente dalla lavoratrice e la contestazione disciplinare.

La decisione impugnata, ciò posto,è stata definitivamente confermata, con contestuale rigetto del ricorso della lavoratrice.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Una lavoratrice è stata licenziata per giusta causa, per aver svolto attività in concorrenza con la società, datrice di lavoro. La Corte d'Appello ha confermato il licenziamento, rigettando l'impugnativa della dipendente.
Questione Dibattuta Legittimità del licenziamento disciplinare in relazione ai principi di immediatezza ed immutabilità della contestazione.
Soluzione della Corte di Cassazione La Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ribadendo che la valutazione dell'immediatezza spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se - come nel caso in esame - adeguatamente motivata.
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