Libro unico a piccoli passi
Autore: eDotto
Pubblicato il 06 ottobre 2008
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In attesa che il libro paga e matricole e il registro di impresa e gli altri libri obbligatori vengano sostituiti in azienda completamente e definitivamente dal libro unico, entrerà in vigore un periodo transitorio che consentirà ai suddetti libri di continuare ad essere utilizzati, purchè regolarmente tenuti ed aggiornati. Il libro unico del lavoro in vigore dal 18 agosto 2008, infatti, può essere sostituito fino al periodo di paga relativo al mese dei dicembre 2008, cioè fino al giorno 16 del mese successivo, data ultima per la registrazione dei dati relativi al periodo di paga “dicembre 2008”. Tuttavia, i datori di lavoro che continueranno ad usare il libro paga e presenze nel periodo transitorio, sono assoggettati agli obblighi di tenuta, compilazione ed esibizione disposti per il libro unico dalla circolare n. 20/2008 della Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro e, in caso di violazione, il regime applicabile sarà quello previsto dall’articolo 39 della legge n. 133/2008. I libri abrogati dovranno, comunque, essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata. Dunque, sono in vigore le misure di maggior favore per il datore di lavoro tanto che, anche in termini di violazioni, viene punita meno severamente la mancata istituzione e/o esibizione del libro paga. In attesa dell’effettiva istituzione del libro unico rimane, poi, l’obbligo di tenere e registrare i dati sul registro dei lavoratori a domicilio e sul libretto personale di controllo degli stessi lavoratori a domicilio. Nel libro unico del lavoro – o in quello paga durante il periodo transitorio – è fatto obbligo di registrare i dati dei lavoratori dei quali già in precedenza era obbligatoria l’indicazione nel libro matricola e nel libro paga. Non devono più, invece, essere indicati i dati relativi al coniuge e ai figli (cioè ai familiari impiegati senza retribuzione) e ai soci di ogni tipologia. Per queste figure è istituito l’obbligo di comunicare all’Inail, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, i dati anagrafici completi e l’eventuale compenso, se pattuito.
- ItaliaOggi7, p. 14 – Fisco flash
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