Libertà di stabilimento per il servizio di noleggio con conducente

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Libertà di stabilimento per il servizio di noleggio con conducente

E’ contraria al principio comunitario della libertà di stabilimento - e va, pertanto, disapplicata - la norma nazionale che, con riferimento all’attività di noleggio con conducente, richiede un’ulteriore autorizzazione alla società di altro Paese Ue, già autorizzata a svolgere il servizio in detto ultimo Paese.

NCC: il Tar del Lazio sul diritto comunitario di stabilimento

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 9364 dell’11 agosto 2021, ha annullato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva respinto l'istanza presentata da una società slovena per l'immatricolazione in Italia di veicolo ad uso noleggio con conducente.

La ricorrente, regolarmente autorizzata in Slovenia a esercitare il servizio di noleggio auto con conducente (NCC), aveva aperto, in forza del diritto di stabilimento previsto dagli artt. 49 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, una sede secondaria a Roma, assumendo alle proprie dipendenze autisti italiani, regolarmente iscritti in Italia al ruolo dei conducenti, al fine di poter esercitare l’attività in tale città con proprie autovetture immatricolate in Slovenia a uso NCC.

La stessa aveva svolto il relativo servizio, in Roma, fino al gennaio 2020, data in cui la Polizia locale di Roma Capitale aveva sottoposto un suo veicolo sia a fermo amministrativo che a sequestro ai sensi delle norme del Codice della strada.

La ricorrente aveva quindi chiesto alla Motorizzazione civile l’immatricolazione in Italia del veicolo medesimo, anche al fine di evitarne la confisca, ma l'Amministrazione, con il provvedimento impugnato in questa sede, aveva respinto l’istanza, sull’assunto che l’immatricolazione di un veicolo ad uso NCC può essere effettuata sulla base di un’autorizzazione di esercizio rilasciata da un Comune italiano, mentre la società era titolare di un’autorizzazione NCC slovena e non di una autorizzazione rilasciata da un Comune italiano.

La società si era quindi rivolta al Tribunale amministrativo, lamentando violazione di legge e contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Società autorizzata in Stato Ue? Attività anche senza licenza comunale di esercizio

Doglianza, questa, giudicata fondata dal Tar di Roma, secondo il quale l’art. 85 del Codice della strada - ai sensi del quale la carta di circolazione di un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente, può essere rilasciata unicamente “sulla base di una licenza comunale di esercizio” - impatterebbe “frontalmente e direttamente” con l’art. 49 e seguenti del TFUE.

La predetta disposizione si porrebbe, infatti, in netto contrasto con il diritto di stabilimento stabilito dalla normativa comunitaria, nella misura in cui interdice a una società ovvero a un operatore economico cha abbia conseguito una licenza all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente in uno Stato Membro dell’unione, e che abbia aperto una filiale in Italia dotandosi ivi di un’apposita azienda, di ottenere la carata di circolazione per l’autoveicolo destinato all’esercizio di tale attività.

I giudici amministrativi, in forza del primato del diritto comunitario, hanno concluso per la disapplicazione della menzionata norma di cui all’art. 85 del Codice della strada, nella parte in cui impedisce il rilascio della carta di circolazione per veicolo adibito ad attività di noleggio con conducente a imprese che intendano operare in Italia avendo la sede in uno Stato membro Ue.

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