Libertà di culto limitata irragionevolmente dalla Regione Lombardia
Pubblicato il 06 dicembre 2019
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni contenute nella legge per il governo del territorio della Lombardia, per contrasto con il principio di libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione.
Una libertà - ha precisato la Consulta - che comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare.
Nella disciplina dell’uso del territorio – hanno precisato i giudici costituzionali - il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l’insediamento di attrezzature religiose.
In particolare, sono state accolte le questioni sollevate dal TAR Lombardia rispetto a due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda.
Con esse si prevedeva, rispettivamente, come condizione per l’apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto, l’esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR), e che il PAR potesse essere adottato solo unitamente al piano di governo del territorio (PGT).
Secondo la Corte, le due norme finivano per determinare una forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio.
Con la sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019, la Corte costituzionale ha così dichiarato costituzionalmente illegittime le previsioni contenute:
- nell’art. 72, comma 2, della Legge della Regione Lombardia n. 12/2005, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), della Legge della regionale n. 2/2015, recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”;
- nell’art. 72, comma 5, secondo periodo, della medesima legge n. 12, per come modificato, dall’art. 1, comma 1, lettera c), della Legge reg. Lombardia n. 2/2015;
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