Libero accesso agli atti del procedimento disciplinare
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 dicembre 2010
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Il Tar del Veneto, sede di Venezia, con sentenza n. 6080 del 18 novembre 2010, ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso il mancato riscontro da parte dell'Ordine degli avvocati di Vicenza alla sua domanda di poter visionare ed estrarre copia di tutti i documenti inerenti al procedimento disciplinare instaurato, dinanzi all’Ordine medesimo, a seguito di un esposto presentato nei confronti dell'avvocato che lo aveva patrocinato in una causa.
I giudici amministrativi, in particolare, hanno ricordato come per risalente giurisprudenza “a colui che abbia presentato un esposto disciplinare all’Ordine degli Avvocati nei riguardi di un professionista ad esso iscritto va riconosciuto, ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della Legge 241/1990, il diritto di accesso agli atti conseguentemente posti in essere dal Consiglio dell’Ordine medesimo” e ciò in quanto trattasi di documentazione che, salvo prova contraria, “inon involge interessi per i quali possa invocarsi la sussistenza di dati sensibili".
E nella specie – continua il Tar – l'accesso andava accolto anche con riferimento agli atti dell'inchiesta preliminare poiché anche in tale fase del procedimento amministrativo, i relativi atti sono comunque soggetti al principio di trasparenza che connota l’attività della Pubblica Amministrazione.
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