Liberi professionisti, ricongiunzione dei periodi assicurativi
Pubblicato il 16 febbraio 2021
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Al fine di consentire l’erogazione di un’unica pensione, per i soggetti che hanno svolto lavoro dipendente, pubblico o privato ovvero per i lavoratori autonomi che siano stati iscritti a forme di previdenza obbligatoria, è possibile, ai sensi dell’art. 1, Legge 5 marzo 1990, n. 45, richiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le predette gestioni previdenziali a favore della gestione in cui risultino iscritti.
Per effetto della ricongiunzione nella gestione di appartenenza, sulla somma determinata e calcolata ai sensi dell’art. 2 della suddetta Legge è prevista “una maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente”.
L’Inps, con la circolare 16 febbraio 2021, n. 26, informa che non è prevista alcuna maggiorazione a titolo di interesse per le domande di ricongiunzione presentate nell’anno 2021, in quanto il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il 2020 è negativo ed è pari a -0,3.
Vengono, altresì, allegate alla circolare:
- le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1);
- la tabella I/2021, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità;
- tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0% (Allegato n.3).
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