Liberi professionisti, ricongiunzione dei contributi sempre ammessa
Pubblicato il 16 ottobre 2019
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I professionisti iscritti all’Albo professionale, nonché alla Cassa previdenziale di appartenenza, oltre al meccanismo della totalizzazione e del cumulo, possono legittimamente servirsi anche dell’istituto della ricongiunzione al fine di riunire sotto un unico tetto i periodi contributivi accreditati nelle varie gestioni previdenziali. Ciò vale anche laddove il professionista abbia iniziato a lavorare dopo l’1 gennaio 1996, data a partire dalla quale i trattamenti pensionistici sono soggetti unicamente al metodo di calcolo contributivo (cd. “contributivi puri”).
È quanto stabilito dai giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019, fornendo un nuova interpretazione dell’art. 1, co. 2, della L. n. 45/1990.
Ricongiunzione per liberi professionisti, il parere dell’INPS
Nel caso di specie, l’INPS sosteneva che per il libero professionista fosse possibile accedere soltanto agli istituti della totalizzazione e del cumulo contributivo, ad esclusione della ricongiunzione. Alla base di tale conclusione, l’Istituto Previdenziale lamentava l’impossibilità di riconoscere la ricongiunzione laddove il trattamento pensionistico dell’interessato fosse calcolato utilizzando il solo metodo contributivo.
Ricongiunzione per liberi professionisti, la Cassazione
La Suprema Corte boccia il ricorso dell’INPS. Infatti, ricordano gli ermellini, la Corte Costituzionale (sentenza n. 61/1999) ha ritenuto costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione, o comunque la possibilità di optare per un meccanismo alternativo alla ricongiunzione onerosa. E ciò senza limitazioni e indipendentemente dall’omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
L’INPS, dunque, non può limitare la scelta del professionista né tantomeno imporre quale metodo dovrà essere adottato per il calcolo della propria pensione. L’interessato, infatti, nonostante la ricongiunzione preveda dei costi di gestione per l’unificazione dei periodi contributivi, potrebbe comunque trovare vantaggioso aderire a tale istituto ai fini della misura dell’assegno pensionistico.
In conclusione, rammentano i giudici di legittimità, i presunti limiti alla facoltà di ricorrere alla ricongiunzione, giudicati dalla Cassazione inesistenti, deriverebbero dalla disomogeneità del sistema di calcolo del trattamento pensionistico, nonché da un presunto allineamento della norma alla disposizione dell’art. 1, co. 1 della L. n. 45/1990, prevista per i lavoratori dipendenti, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della contribuzione presso le casse per i liberi professionisti.
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