Leverage buy out, interessi passivi deducibili
Pubblicato il 31 marzo 2016
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum sul regime fiscale delle operazioni di acquisizione mediante indebitamento: il cosiddetto leverage buy out.
Si tratta della circolare n. 6 del 30 marzo 2016, con la quale vengono forniti agli operatori i necessari chiarimenti per individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle suddette operazioni apportate da terzi, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni Ue (e See) ed extra Ue.
L'analisi effettuata dall'Amministrazione finanziaria arriva a confermare la leicità fiscale delle operazioni di acquisizione mediante indebitamento, contribuendo così a ridurre alcune criticità operative segnalate da alcune associazioni di categoria, che hanno inciso negativamente sugli investimenti provenienti dall’estero e operati in Italia dagli operatori del cosiddetto private equity.
Il documento si articola in tre capitoli, nei quali vengono analizzate rispettivamente:
- le operazioni di acquisizioni con indebitamento;
- il trattamento fiscale degli interessi passivi relativi ai debiti della società veicolo;
- il trattamento fiscale delle componenti reddituali corrisposte alle private equity firm e ai finanziatori residenti all'estero.
Trattamento fiscale del leverage buy out
Nello specifico, nella prima parte della circolare 6/E/2016 viene analizzata la fattispecie delle operazioni di acquisizione con indebitamento per l'acquisto di un'azienda o di una partecipazione (di controllo o totalitaria) in una determinata società, denominata società target/bersaglio, poste in essere mediante la creazione di una apposita società veicolo.
Per finanziare questa determinata operazione spesso si sceglie di ricorrere all'utilizzo dell'indebitamento come “leva finanziaria” (leverage), che comporta l'emergere di benefici e rischi incrementali tanto che il costo del debito può risultare sia inferiore o superiore al rendimento del capitale di rischio.
Il chiarimento più importante reso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare in oggetto è che per i soggetti Ires, gli interessi passivi sui prestiti contratti per acquisire la società target, e dunque derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, devono essere considerati deducibili. Tali interessi, infatti, dato che risultano funzionali all'acquisizione della società target, rispondono ai requisiti di inerenza e sono ordinariamente deducibili entro i limiti di cui all’articolo 96 del Tuir (30% del Rol).
Tale deducibilità è riconosciuta sia se l’operazione è realizzata da soggetti esclusivamente residenti in Italia, che in caso di soci e/o finanziatori non residenti nel nostro Paese.
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