L’Europa ipoteca il federalismo fiscale

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Prosegue l’analisi degli effetti che la recente sentenza della Corte di Giustizia C-88/03, del 6 settembre materia di fiscalità territoriale agevolata nelle Azzorre, può produrre nel dibattito sul federalismo fiscale. , dapprima sconfessa il consolidato orientamento teorico della cosiddetta selettività territoriale adottata dalla Commissione Ue, per poi effettuare una serie di distinzioni utili da tenere in considerazione per le conseguenze che potrebbero avere sull’eventuale assetto federalistico che si sta costruendo per lo Stato italiano. In particolare distingue tra:

 

- misure di vantaggio relative a tributi erariali, stabilite dal governo centrale e applicabili solo con riferimento a determinate aree geografiche;

- misure di vantaggio relative a tributi erariali stabilite dalle collettività territoriali nell’esercizio di facoltà a esse simmetricamente attribuite;

- misure che stabiliscono un trattamento di favore con riguardo ad un tributo nazionale, adottate da alcune collettività territoriali che dispongono di una potestà preclusa alla generalità delle collettività territoriali di pari livello.

 

La pronuncia pone delicate questioni circa le modalità di attuazione del federalismo fiscale in Italia con particolare riferimento all’autonomia impositiva delle regioni a Statuto speciale. Molti aspetti del modello “asimmetrico” di federalismo italiano potrebbero non sopravvivere a questa interpretazione della Corte di Giustizia Ue.

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