Lettera ad avvocato e, per conoscenza, alla controparte. Nessun illecito
Pubblicato il 07 luglio 2018
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Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno cassato la sentenza con cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la sanzione disciplinare dell’ammonimento in capo ad un avvocato, accusato di aver inviato una lettera raccomandata non solo direttamente all'avvocato della controparte ma anche "per conoscenza" a quest'ultima, senza che ricorresse alcuna delle ipotesi previste dal canone I del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis, articolo 27.
Nella missiva erano contenute alcune contestazioni ad un conteggio effettuato dal difensore della controparte, asseritamente non corrispondente al tariffario forense, insieme con l'assegno circolare intestato alla stessa controparte ad estinzione del debito dei propri assistiti.
Niente alla sanzione disciplinare
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 17534 depositata il 4 luglio 2018, hanno, in primo luogo, rilevato che nella lettera in esame non erano contenuti apprezzamenti sull'attività professionale del collega destinatario della missiva o comunque espressioni che manifestassero la scarsa fiducia del mittente nei confeonti del collega, legale della controparte.
Gli Ermellini hanno quindi fornito alcune precisazioni relative alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 6 e 27 del Codice deontologico previgente (trasfusi negli articoli 9 e 41 del Codice deontologico vigente) e dell'articolo 21 dello stesso Codice:
- l'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa, potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza;
- alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l'invio di una missiva alla controparte nella quale, senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti, le vengano fornite informazioni di fatti significativi, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti;
- anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e, quindi, ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate;
- alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all'articolo 9 del Codice deontologico vigente facendo riferimento alla causale interna - o movente - della decisione dell'avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte.
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