L’espressione “ad eccezione di formalità ipotecarie” è chiara. Nessuna responsabilità in capo al notaio

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Con la sentenza n. 3285 depositata il 12 febbraio 2013, la Terza sezione civile della Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso presentato dall’acquirente di un immobile avverso la decisione con cui i giudici di merito non avevano ravvisato alcuna responsabilità professionale in capo al notaio che aveva seguito la stipula del contratto di compravendita e che, nell’atto di vendita, aveva scritto che il bene era libero da pesi, vincoli e ipoteche “ad eccezione di formalità ipotecarie”; quest’ultima espressione, in particolare, era stata considerata dal ricorrente ambigua e poco chiara.

I giudici di legittimità, dopo aver sottolineato come l’espressione citata doveva essere riferita alla purgazione dell’ipoteca, ne hanno precisato l’assenza di profili di ambiguità in considerazione della circostanza che, nella specie, era stato statuito un termine per la cancellazione di dodici mesi molto ampio, tale da rendere evidente la rilevanza delle formalità da cancellare. Senza contare – evidenzia altresì la Corte – che il ricorrente durante la lettura dell’atto non aveva fatto esplicita richiesta del significato dell’espressione che, successivamente, aveva asserito di non aver capito.
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