Lesione del diritto alla salute a mezzo di atto della pa: spetta al giudice amministrativo decidere

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Con ordinanza depositata il 4 marzo scorso, la n. 5290, la Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha sancito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riferimento alle controversie in cui venga dedotta la lesione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della pubblica amministrazione di cui sia denunciata la illegittimità.

In questi casi, spetta ai giudici amministrativi valutare la sussistenza in concreto dei diritti vantati, il contemperamento o la limitazione di tali diritti “in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonché alla emissione dei relativi provvedimenti cautelari, che siano necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie”.

 La vicenda esaminata dalle Sezioni unite riguardava un regolamento di giurisdizione sollevato nell'ambito di una controversia azionata dagli abitanti di un Comune campano che chiedevano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della costruzione di una rete fognaria ed un impianto di depurazione.
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