L’esimente salva la deducibilità dei costi delle operazioni con paesi black list

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Tutti i componenti negativi di reddito che scaturiscono da transazioni commerciali effettuate con fornitori situati in paesi black list sono indeducibili, a meno della dimostrazione del soggetto residente che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione di puro artificio volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale, sia per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa (società di capitali e di persone, imprese individuali e le stabili organizzazioni in Italia di società estere), sia per coloro che agiscono, con sede in tali territori, nell'esercizio di arti e professioni.

È quanto emerge dalla recente circolare 51/E/2010.

Sono indeducibili, oltre ai costi collegati all’acquisizione di servizi e prodotti, anche quelli connessi all’acquisto di beni strumentali, che non sono deducibili neanche nel caso di cessione. Tuttavia, se il contribuente vede accolta l’istanza di disapplicazione della Cfc rule basata sull’esimente della credibilità e dell’effettiva operatività del fornitore estero, tali costi diventano deducibili.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 – Indeducibili i costi con i paradisi – Giorgetti
  • ItaliaOggi, p. 28 – Interpello preventivo anti-Cfc rule – Pennesi – Ripa

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