L’esenzione dall’Ici si ferma alle assimilazioni “legali”

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Il Dipartimento delle Politiche fiscali, con risoluzione 1/2009, ha stabilito che l’Ici è dovuta in ogni caso in cui l’assimilazione ad abitazione principale effettuata con delibera comunale non trovi conferma normativa. Pertanto, gli unici casi di esenzione Ici prima casa permessa con le assimilazioni sono per gli immobili di anziani e disabili, residenti in istituti di ricovero e le abitazioni concesse gratuitamente a parenti in linea retta o collaterale. La risoluzione giunge successivamente alla risposta fornita dal Ministero all’interrogazione parlamentare di fine gennaio.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Esenzione Ici, comuni all’incasso - Rocci

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