L’errore non blocca il 36%
Autore: eDotto
Pubblicato il 16 luglio 2008
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Con la risoluzione n. 300/E del 15 luglio 2008, il Fisco sottolinea che anche in caso di errore non viene meno il diritto alla detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per lavori nelle parti comuni di un condominio. Nello specifico, la detrazione del 36%, prevista all’articolo 1 della Legge 449/1997, è subordinata al compimento di una serie di attività, tra le quali: conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero e provvedere al pagamento mediante bonifico, dal quale devono risultare causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, nel bonifico effettuato non erano stati indicati il codice fiscale del condomino e la partita Iva dell’impresa esecutrice. Tuttavia, si riconosce che lo scopo che il legislatore si era prefissato era stato, comunque, raggiunto, tanto da ammettere la detrazione. Per le Entrate, infatti, dall’analisi dei documenti prodotti si rileva la coincidenza tra ordinante il bonifico e destinatario della fattura, oltre che tra ditta a favore della quale è stato emesso il bonifico e che ha emesso fattura. L’incompletezza dei dati è, dunque, stata colmata dalla coincidenza tra i soggetti che hanno partecipato ai lavori, consentendo così l’applicazione della detrazione fiscale.
- ItaliaOggi, p. 33 – Ristrutturazioni agevolate anche in tribunale – Stroppa
- Il Sole – 24 Ore, p. 28 – L’errore non blocca il 36% - Busani
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