L’errore fa perdere il rimborso

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Con la sentenza 10017 del 28 aprile 2006, sostiene che l’istanza di rimborso presentata (entro 48 mesi dal versamento, ex articolo 38 del Dpr 602/73) dal contribuente a un ufficio dell’Amministrazione incompetente, non è atto idoneo alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile, né a impedire la decadenza del diritto al rimborso stesso. La pronuncia conferma il principio di diritto già affermato dalla sentenza 11217 del 1997, che ha sancito che il rimborso rivolto a un ufficio incompetente osta alla formazione di un atto nella forma del silenzio-rigetto, che, di conseguenza, non è impugnabile.        

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