L'errore del perito sui vincoli dell’immobile pignorato determina responsabilità extracontrattuale in capo allo stesso

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La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6014 del 17 aprile 2012, si è occupata di una vicenda in cui l’ausiliario del giudice dell’esecuzione, incaricato della stima di un immobile pignorato, aveva dichiarato che il bene fosse libero da vincoli verso terzi quando, in realtà, lo stesso era oggetto di un contratto di locazione, regolarmente registrato.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato che la responsabilità che ricade in capo al tecnico, nei casi come quello in esame, è di natura extracontrattuale ex articolo 2043 del Codice civile; responsabilità che, nella specie, era stata esclusa per essere mancata la prova della colpa, anche lieve, del danneggiante, il cui onere ricadeva, in ogni caso, sul danneggiato, secondo i principi che governano l’onere della prova in tema di responsabilità aquiliana.
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