Legittimo il divieto di utilizzo del cortile condominiale come area di parcheggio

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 27940 depositata il 13 dicembre 2013, hanno definitivamente rigettato il ricorso presentato da alcuni condomini contro la decisione con cui, nelle fasi di merito, era stato dichiarato illegittimo ed inibito il parcheggio delle loro autovetture nell'androne o cortile condominiale.

Nel testo della decisione impugnata era stato, in particolare, ritenuto che l'uso del cortile come parcheggio avrebbe alterato la destinazione del bene, impedendone il concorrente normale uso agli altri condomini; nel dettaglio, trattandosi di cortile di un antico stabile, destinato soltanto a dare aria e luce agli immobili circostanti, non poteva predicarsene la vocazione a parcheggio di autoveicoli, costituendo l'ingombro dell'area con autovetture un uso non rispettoso dei concorrenti diritti di comproprietà.

A fronte della doglianza dei ricorrenti, i quali avevano censurato l'affermazione dei giudici di merito circa l'incompatibilità dell'utilizzo a parcheggio del cortile con la destinazione dello stesso, la Suprema corte ha ritenuto corretta l'interpretazione contenuta nel testo della sentenza impugnata evidenziando come la stessa non fosse basata sulla negazione, in linea astratta e di principio, della compatibilità dei cortili comuni con l'uso a parcheggio, “ma soltanto su di un apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell'area in questione, in considerazione delle quali è stato ritenuto, senza incorrere in vizi logici o lacune argomentative (peraltro non denunciati ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che lo stesso non si prestasse al parcheggio di autovetture, ma soltanto al passaggio delle persone ed al transito dei veicoli diretti nelle rimesse, aventi accesso dal medesimo, facoltà il cui esercizio sarebbe stato ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 32 - Parcheggio limitato in cortile - Tagliolini

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