Legittima la difesa privata, anche violenta, esercitata nell'immediatezza
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 gennaio 2010
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La Corte di cassazione – sentenza n. 2548 del 21 gennaio 2010 – ha assolto, dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza sulle cose, un uomo che, all'interno del area condominiale, aveva reciso una catena ed un paletto posti da parte di un altro condomino allo scopo di recintare il proprio posto auto ma che, di fatto, intralciavano il passaggio degli altri inquilini.
La Corte di legittimità, nel motivare la propria decisione, ha precisato che la difesa privata di un proprio diritto di possesso, può essere esercitata, anche con il ricorso all'uso di una violenza reale, da parte di chi subisca la privazione di un proprio diritto “allorché l'azione reattiva segua senza soluzione temporale nell'attualità e nell'immediatezza l'azione lesiva del contraddittore, atteso che - in difetto di un'immediata azione di autotutela - il soggetto interessato danneggiato dall'azione di spoglio, può proteggere e tutelare la propria posizione di diritto soltanto richiedendo al giudice una non tempestiva tutela possessoria di carattere interinale e cautelare”.
La Corte di legittimità, nel motivare la propria decisione, ha precisato che la difesa privata di un proprio diritto di possesso, può essere esercitata, anche con il ricorso all'uso di una violenza reale, da parte di chi subisca la privazione di un proprio diritto “allorché l'azione reattiva segua senza soluzione temporale nell'attualità e nell'immediatezza l'azione lesiva del contraddittore, atteso che - in difetto di un'immediata azione di autotutela - il soggetto interessato danneggiato dall'azione di spoglio, può proteggere e tutelare la propria posizione di diritto soltanto richiedendo al giudice una non tempestiva tutela possessoria di carattere interinale e cautelare”.
- ItaliaOggi, p. 20 – Non è reato se il condomino si fa giustizia da solo - Alberici
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