Legittima difesa. Legge in Gazzetta Ufficiale

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Legittima difesa. Legge in Gazzetta Ufficiale

La nuova Legge in materia di legittima difesa è approdata in Gazzetta Ufficiale. Le relative disposizioni entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019 è stata pubblicata la Legge n. 36 del 26 aprile 2019, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

Si tratta del testo normativo con il quale è stata modificata la disciplina sulla legittima difesa, con particolare riferimento alla difesa domiciliare.

L'intervento amplia il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, in presenza di una condizione di necessità.

Misure in tema di legittima difesa domiciliare

Tra le novità, si segnalano le previsioni secondo cui:

  • sussiste sempre il rapporto di proporzione tra difesa e offesa per chi si difende dalle introduzioni o dai trattenimenti di terzi nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora (ma anche in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale), contro la propria volontà espressa o tacita ovvero clandestinamente o con l'inganno;
  • agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone;
  • è esclusa la punibilità, nei casi di legittima difesa domiciliare, se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in condizioni di minorata difesa, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto (modifica in tema di eccesso colposo);
  • nei casi di condanna per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

La legge, a seguire, introduce anche una stretta per i reati di violazione di domicilio, furto in abitazione, rapina.

Responsabilità, gratuito patrocinio

Altre misure contenute nel testo introducono modifiche al Codice civile, prevedendo:

  • l’esclusione della responsabilità civile per chi ha compiuto il fatto nei casi di legittima difesa domiciliare;
  • che in caso di eccesso colposo in stato di minorata difesa o grave turbamento, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Novità, per finire, riguardano il testo unico sulle spese di giustizia, dove viene riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.

Entrata in vigore

La Legge n. 36/2019 entrerà in vigore il 18 maggio 2019, ovvero decorsi 15 giorni dalla relativa pubblicazione in Gazzetta.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 29 marzo 2019 - Legittima difesa: modifiche definitivamente approvate – Pergolari

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