Legge Spazzacorrotti. Profili di incostituzionalità
Pubblicato il 30 dicembre 2019
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Il fatto che il legislatore, con la recente Legge “Spazzacorrotti”, abbia cambiato in itinere le "carte in tavola", senza prevedere alcuna norma transitoria, presenta tratti di dubbia conformità con l'art. 7 CEDU e, quindi, con l'art. 117 della Costituzione.
Lo ha rimarcato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 51905 del 23 dicembre 2019, per quanto riguarda la questione di costituzionalità sollevata da una delle parti in giudizio, rispetto all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 3/2019, laddove ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli "ostativi" senza prevedere alcun regime intertemporale.
Tuttavia – hanno precisato gli Ermellini - i profili di incostituzionalità in oggetto “attengono all'esecuzione della condanna, incidendo sulla sospendibilità dell'ordine di esecuzione”.
E ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., la Corte di cassazione “non è mai giudice dell'esecuzione del provvedimento oggetto di impugnazione”.
In altre parole, la questione di costituzionalità sollevata nel caso de quo, afferendo non alla sentenza oggetto del ricorso, ma all'esecuzione della pena applicata con la stessa sentenza, ossia “ad uno snodo processuale diverso nonché logicamente e temporalmente successivo” la stessa non rileva ai fini della decisione della Corte di legittimità, potendo, se del caso, essere riproposta in sede di incidente di esecuzione.
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