Legge per la concorrenza: nuovi obblighi per i professionisti

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Legge per la concorrenza: nuovi obblighi per i professionisti

Con l’entrata in vigore della c.d. “Legge annuale per la concorrenza” vi sono una serie di novità per i professionisti iscritti a Ordini / Collegi.

In particolare, sono previste alcune specifiche disposizioni che riguardano:

  • l’assicurazione professionale;
  • l’obbligo del preventivo scritto;
  • la pubblicità informativa.

I predetti obblighi sono entrati in vigore dal 29 agosto 2017.

Normativa

Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Art. 1, commi 26, 150 e 152)

L’adempimento

Con l’entrata in vigore della Legge n. 124/2017, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, alcune novità attendono i professionisti che sono iscritti agli Ordini o Collegi.

In particolare, a decorrere dal 29 agosto 2017 entrano in vigore alcune disposizioni che riguardano:

  • la copertura assicurativa (art. 1, comma 26);
  • il preventivo del compenso in forma scritta (art. 1, comma 150);
  • gli oneri informativi dei titoli posseduti (art. 1, comma 152).

Copertura assicurativa

Per quanto riguarda la polizza professionale la legge, pur salvaguardando la libertà contrattuale delle parti, prevede la necessità che l’assicurazione contenga un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro 10 anni successivi e relative a fatti illeciti verificatisi nel periodo di operatività della copertura assicurativa.

 

Tale previsione è applicabile anche alle polizze assicurative già in corso di validità al 29 agosto 2017 attraverso la possibilità di rinegoziazione del contratto in essere.

 

Quanto sopra si riferisce all’obbligo, da parte del lavoratore autonomo, di provvedere alla stipula di una copertura assicurativa dei “danni” conseguenti all’esercizio della professione.

 

Nell’ambito della Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs act autonomi”, è stata disposta l’integrale deducibilità delle spese sostenute per forme assicurative o di solidarietà per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

Preventivo in forma scritta

Altra novità riguarda il preventivo in forma scritta. Nel dettaglio, viene modificato l’art. 9, comma 4, D.L. n. 1/2012, (Decreto Liberalizzazioni), ed ora il compenso per la prestazione professionale deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale secondo le forme previste dall’ordinamento.

 

Il professionista è, inoltre, tenuto a comunicare al cliente, in forma scritta o digitale, le seguenti informazioni:

  • grado di complessità dell’incarico;
  • estremi della polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
  • oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione;
  • compenso richiesto per lo svolgimento della prestazione.

 

L’obbligo previsto può essere soddisfatto attraverso:

  • il contratto sottoscritto dalle parti (come avviene soprattutto nei casi di prestazione periodica);
  • preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente ovvero tramite scambio di email.

 

La misura del compenso richiesto al cliente deve essere comprensiva di spese, oneri, contributi e di tutte le varie voci di costo indicate per le singole prestazioni (dovranno, ad esempio, essere evidenziati l’addebito del contributo della Cassa previdenziale o Gestione Separata INPS e l’aliquota IVA applicabile).

 

Eventuali spese previste nell’esecuzione dell’incarico devono essere anche evidenziate nel preventivo.

 

Osserva

In caso di inottemperanza da parte del professionista non è prevista alcuna specifica conseguenza, tuttavia ciò potrebbe dare origine a contestazioni da parte del cliente rispetto all'importo addebitatogli, con conseguente avvio di un contenzioso.

 

Modalità di rimborso

Nel preventivo di spesa dovranno essere riportate le modalità di rimborso, se previste, delle trasferte del professionista.

 

Preventivo di massima per gli avvocati

Per quanto riguarda gli avvocati, questi dovranno predisporre un preventivo di massima in forma scritta anche in assenza di una espressa richiesta del cliente.

Pubblicità informativa

Con riferimento agli oneri informativi sui titoli posseduti, la norma prevede l’obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni per i professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per garantire massima trasparenza verso gli utenti; tuttavia la norma non indica quando tale obbligo debba essere assolto.

Il professionista, al fine di incentivare la concorrenza come previsto dall’art. 4, comma 1, DPR n. 137/2012 - contenente la Riforma degli ordinamenti professionali - ha la possibilità di pubblicizzare:

  • l’attività professionale;
  • le specializzazioni e i titoli professionali posseduti;
  • la struttura dello studio;
  • i compensi delle prestazioni.

Le suddette informazioni possono essere rese con ogni mezzo, nel rispetto dell’obbligo di verità, trasparenza e correttezza.

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