Legge “Dopo di noi”, le agevolazioni anche per gli atti mortis causa

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Legge “Dopo di noi”, le agevolazioni anche per gli atti mortis causa

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista per i conferimenti a favore di fondi speciali, istituiti per persone con disabilità grave, è applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa.

Questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 103 dell’11 marzo 2022, nella quale si specifica che le agevolazioni della Legge n. 112/2016, cosiddetta “Dopo di noi”, sono applicabili sia alle attribuzioni tra vivi che a quelle mortis causa.

Legge “Dopo di noi” per la tutela e il supporto dei disabili gravi

La Legge n. 112/2016, entrata in vigore il 25 giugno 2016, ha l’obiettivo di promuovere e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone affette da grave disabilità per evitare loro di ricorrere all’assistenza sanitaria.

In particolare, la Legge propone un piano per il supporto ai disabili gravi dopo la perdita del sostegno dei genitori.

La normativa prevede, oltre a delle agevolazioni fiscali per le spese sostenute per le polizze assicurative, a partire dall’anno d’imposta 2016, anche la creazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia.

Nello specifico, la suddetta Legge “Dopo di noi” sancisce, in vista del venir meno del sostegno familiare alla persona affetta da disabilità grave, che vengano istituiti:

  • un trust;

  • un vincolo di destinazione in base all’articolo 2645-ter del Codice civile;

  • oppure un “fondo speciale, composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto di affidamento fiduciario”;

Le agevolazioni fiscali previste per i suddetti istituti sono disciplinante all’articolo 6 della Legge, che prevede:

  1. l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per “i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali” che rispettino le condizioni previste dalla norma, istituiti in favore delle persone con disabilità grave (comma 1);
  2. l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter del C.c. che rispettino le condizioni previste dalla norma, istituiti in favore delle persone con disabilità grave (comma 6).

Legge “Dopo di noi”, costituzione di un fondo speciale

Il caso oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria è quello sollevato dai genitori di una ragazza disabile, sottoposta alla tutela legale della madre, che hanno programmato di fornirle l’occorrente supporto anche mediante l’istituzione di un “fondo speciale”, di cui all’art. 1 comma 3 della L. 112/2016, disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario, con beneficiaria esclusiva la figlia disabile, attraverso il quale:

  • verrebbero “conferiti” al fondo, tramite l'intestazione fiduciaria a un soggetto di fiducia della famiglia, i beni già assegnati alla figlia e altri beni dei genitori;

  • verrebbe nominato un gestore (e un suo sostituto in caso di necessità) attraverso il quale potrebbe realizzarsi la progressiva presa in carico della figlia già durante l'esistenza in vita dei genitori.

Inoltre, i genitori stanno pianificando la loro successione tra tutti i figli, tenuto conto dell’ingente patrimonio di cui dispongono, facendo in modo che le attribuzioni spettanti alla figlia disabile avvengano con conferimento al fondo speciale che hanno intenzione di costituire.

Per tali ragioni, si domandano se il trasferimento dei beni al “fondo speciale”, operato per successione, possa godere delle agevolazioni previste dall’art. 6 della L. 112/2016.

Agenzia, sì all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni anche ai trasferimenti mortis causa

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 103/2022, concorda con la soluzione proposta dall'istante e ritiene - vista la ratio della norma volta ad agevolare fiscalmente i trasferimenti di beni effettuati nei confronti di soggetti con disabilità, rispetto alla quale non avrebbe senso distinguere i trasferimenti per atto tra vivi (in vita dei genitori) da quelli a causa di morte - che è possibile applicare l’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni anche con riferimento agli atti con cui i beni e diritti vengano “destinati a fondi speciali” mediante un atto mortis causa in sede di successione.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, tale conclusione è da ricercarsi nel significato letterale della norma che richiama genericamente i beni e i diritti «conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali» senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti o destinazioni debbano essere effettuati.

Di conseguenza, conclude l’Agenzia, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti mortis causa, si ritiene possibile applicare tale esenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi o a causa di morte, anche ai conferimenti e destinazioni attuate mediante atti mortis causa, ferme restando tutte le altre prescrizioni indicate dalla norma in esame.

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