Assistenza disabili, morte del gestore: beni affidati non cadono in successione
Pubblicato il 06 maggio 2017
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Il Consiglio Nazionale del Notariato, il 3 maggio 2017, ha pubblicato un primo studio sulla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 – anche detta “Dopo di noi” - recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. La legge in questione, in particolare, anche attraverso incentivi fiscali, promuove nel settore l’uso di istituti giuridici quali il trust, l’atto di destinazione previsto dall'art. 2645 ter c.c. ed i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Orbene lo studio notarile in esame (“Dopo di noi": impressioni, proposte - Studio n. 3-2017/C), si sofferma su alcuni nodi pratici e sui risvolti applicativi dell’ipotesi, tutt'altro che infrequente, di morte, revoca, rinuncia o incapacità sopravvenuta del gestore, qualora sia persona fisica, o di estinzione della persona giuridica designata, a seguito di liquidazione o di sottoposizioni a procedure concorsuali.
E’ noto che, nel caso di morte del trustee, i beni affidatigli non entrino a far parte della sua successione. Ci si chiede dunque se la stessa regola operi anche nel caso di destinazioni interne. La legge n. 112/2016 non detta alcuna disposizione al riguardo, così come nulla prevede per l’ipotesi di cui all'art. 2645 ter c.c. Tuttavia, una volta ammesso che anche le destinazioni interne producono l’effetto di separazione patrimoniale, deve escludersi che la morte del gestore possa determinare la caduta nella sua successione dei beni affidatigli, magari con vincolo di destinazione; sarebbe altrimenti compromessa la funzione della destinazione medesima.
Sostituzione del gestore
Deve dunque concludersi che la morte del gestore determinerà, semmai, la mera vacanza dell’ufficio, per cui occorrerà verificare, da una parte, come provvedere alla sostituzione del gestore medesimo; dall'altra, a che titolo i beni già intestati al precedente titolare dell’ufficio, passeranno ad appartenere al nuovo titolare.
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