Legge di delegazione europea 2024, novità per criptoattività e ruling fiscali

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Legge di delegazione europea 2024, novità per criptoattività e ruling fiscali

Il 24 maggio 2024, il Consiglio dei Ministri ha adottato un disegno di legge denominato "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2024". Questa legge permetterà di aggiornare periodicamente il diritto nazionale in conformità con quello dell'Unione Europea, considerando gli atti dell'UE pubblicati da luglio 2023 a maggio 2024. Il disegno di legge comprende tre parti e 17 articoli, e faciliterà l'implementazione di 20 direttive e l'adeguamento a 13 regolamenti europei.

Tra le altre direttive tra cui quelle sulla maggiore tutela dei consumatori, la protezione dei lavoratori e la tutela penale dell’ambiente, il provvedimento consentirà il recepimento della Direttiva UE 2023/2226, anche conosciuta come Dac8.

Tale Direttiva UE estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per i soggetti privati più facoltosi. La sua finalità, infatti, è quella di combattere i fenomeni di elusione ed evasione fiscale che sono realizzati per mancanza di trasparenza informativa transnazionale.

Dac8, obiettivi del recepimento in Italia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il recepimento della Direttiva UE n. 2023/2226, che apporta modifiche alle normative europee sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Le principali modifiche includono:

  • la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni relative ai proventi derivanti da cripto-attività;
  • lo scambio di informazioni su ruling fiscali preventivi destinati a individui ad alto patrimonio netto;
  • l'introduzione del Numero di identificazione fiscale (Nif).

NOTA BENE: A partire dal 1° gennaio 2026, sarà obbligatorio per gli Stati membri condividere automaticamente informazioni relative alle cripto-attività e ai ruling fiscali negoziati con privati per transazioni di grande importanza, inclusi quelli che stabiliscono la residenza fiscale del beneficiario.

Dac8, novità per le cripto-attività

La Direttiva DAC8, riguardante la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificando la Direttiva UE 16/2011, introduce l'ampliamento dell'obbligo di scambio automatico di informazioni, estendendolo anche alle cripto-attività e ai ruling fiscali preventivi transfrontalieri per individui particolarmente abbienti.

ATTENZIONE: Entro il 31 dicembre 2025, gli Stati membri dovranno adottare e rendere note le normative necessarie per allinearsi alla direttiva DAC8. Tali normative saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2026.

In particolare, per ciò che riguarda le cripto- attività è da segnalare che in numerosi paesi, le legislazioni riguardanti le criptovalute sono state integrate, tuttavia la loro natura internazionale e le complessità associate rendono difficile il loro riconoscimento, monitoraggio e imposizione fiscale.

Per affrontare queste sfide, la Dac8 estende la direttiva 2011/16/UE e introduce misure specifiche, come lo scambio obbligatorio e sistematico di informazioni e la creazione di un database centralizzato entro il 31 dicembre 2026, per permettere un controllo più efficace. Queste iniziative sono progettate per aiutare i governi a combattere la frode fiscale, l'elusione delle tasse e la mancata imposizione dei guadagni derivanti dal commercio o possesso di criptovalute.

Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione globale, come delineato nell'iniziativa dell'OCSE nel "Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard" (Struttura per la Segnalazione di Asset Criptografici e Modifiche allo Standard di Segnalazione Comune), approvato il 26 agosto 2022.

La Direttiva richiede ai fornitori di servizi di pagamento di aderire a questi requisiti di segnalazione, con i governi nazionali incaricati di imporre sanzioni mirate a garantire l'osservanza di queste norme. Attualmente, questo obbligo è considerato essenziale dai paesi membri, anche se non è ancora stato completamente implementato a livello di OCSE.

Ruling preventivi per individui facoltosi

Un altro degli scopi principali della suddetta direttiva riguarda l'ampliamento della sfera di applicazione dello scambio automatico di informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri, focalizzandosi su azioni condotte da individui facoltosi.

Dal 1° gennaio 2026, sarà imposto un obbligo specifico per lo scambio automatico di informazioni che copre:

  • i ruling transfrontalieri riguardanti operazioni o sequenze di operazioni che eccedano 1.500.000 euro (o un equivalente in altra valuta);
  • i ruling preventivi transfrontalieri che stabiliscono la residenza fiscale di un individuo nel paese emittente il ruling.

È dedicata particolare attenzione ai redditi derivanti da dividendi su conti non di custodia, poiché questi spesso eludono le comunicazioni attualmente obbligatorie secondo la normativa vigente.

Numero Identificativo Fiscale (NIF)

Un altro aspetto importante evidenziato dalla Direttiva in oggetto è il programma stabilito per rendere necessaria, in tutti gli scambi di informazioni tra gli Stati membri, l'inclusione del NIF (Numero Identificativo Fiscale). Questo numero serve per identificare in modo unico sia individui che entità legali.

La Direttiva, infatti, punta principalmente a perfezionare le regole relative alla trasmissione NIF. Ciò faciliterebbe il lavoro delle autorità fiscali nell'identificare i contribuenti appropriati e nel calcolare le tasse dovute correttamente.

NOTA BENE: Tale obbligo sarà applicato tra il 2028 e il 2030 a tutte le trasmissioni di dati fiscali, garantendo così l'identificazione precisa delle persone o delle entità coinvolte in specifiche operazioni finanziarie o destinatarie di determinati tipi di reddito.

Infine, si prevede una revisione delle normative DAC relative alle penalità che gli Stati membri devono imporre agli individui per il mancato adempimento delle norme nazionali riguardanti gli obblighi di segnalazione, come stabilito dalla stessa DAC.

Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, versamento

Tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, entro il 1° luglio 2024, sono chiamati alla cassa per il versamento del saldo ed eventualmente del primo acconto relativi all’imposta sul valore delle cripto-attività.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate - con la risoluzione n. 10/E/2024 - ha istituito il codici tributo per il versamento dell’acconto, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto criptoattività, rinominando anche il codice tributo istituito a giugno 2023, per il versamento del saldo di tale imposta.

NOTA BENE: L’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille del valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma presso la quale le stesse sono state acquistate e sono detenute, facendo riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Qualora queste vengano cedute, vendute o trasferite prima del 31 dicembre, l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di co-intestazione.

L’imposta sul valore delle cripto-attività va versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, procedendo secondo le ordinarie previsioni:

  • versamento del saldo relativo all’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 entro il 1° luglio 2024, il 30 giugno è festivo;
  • versamento della seconda o unica rata di acconto relativa all’anno 2024 entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre è sabato).
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