Criptoattività, pronti i codici per l’acconto della sostitutiva

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Criptoattività, pronti i codici per l’acconto della sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10 del 6 febbraio, ha istituito i codici tributo per versare, tramite modello F24, l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività.

A regolare la tassazione delle criptovalute è la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 146). Per un approfondimento del tema, si rinvia al post: “Imposta sostitutiva criptovalute: più tempo per il versamento”.

In particolare, l’articolo 1, comma 146, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che in luogo dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

NOTA BENE: Di fatto tale norma ha, in realtà, solo incluso l’imposta sul valore delle cripto attività nell’articolo 19, comma 18 del Dl n. 201 del 2011 - istitutivo dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) - con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate era così intervenuta - con la risoluzione n. 36/E/2023 – per istituire il codice tributo “1727”, necessario per il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva.

Il codice tributo “1727” era stato inizialmente denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, per il versamento di tale imposta mediante F24.

Codici tributo per la sostitutiva sulle criptoattività: acconto I e II rata

Anche per l’imposta sul valore delle criptoattività, come per l’Ivafe, sono dovuti gli acconti con le stesse scadenze e con le stesse modalità dei tributi personali (Irpef e Ires).

Pertanto, ora, l’Amministrazione finanziaria – con la risoluzione n. 10/E/2024 – per consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in parola, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

NOTA BENE: Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo già esistente “1727”.

Tale codice è stato così ridenominato:

  • 1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
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