Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

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Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

Emanata dal Parlamento e dal Consiglio europeo la direttiva n. 2023/1233 del 24 aprile 2024, recante norme più efficaci per i permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi.

E' stata così aggiornata la direttiva sul permesso unico adottata nel 2011, che ha istituito una procedura amministrativa unica per il rilascio di un permesso ai cittadini di Paesi terzi che desiderano vivere e lavorare in un paese dell'UE.

Decisioni più rapide

Fissato a 90 giorni il tempo massimo per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali 4 mesi, estensibili di altri 30 giorni in caso di fascicoli particolarmente complessi

Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all'interno del territorio, in modo che una persona che risiede legalmente nell'UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

Cambio di datore di lavoro

In base alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno il diritto di cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo con una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro.

Le autorità nazionali avranno poi 45 giorni di tempo per opporsi alla modifica della condizione lavorativa.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a 6 mesi, durante il quale non sarà possibile però un cambio di datore di lavoro a meno che il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

Disoccupazione

Il titolare di un permesso unico disoccupato avrà fino a 3 mesi (6 se ha avuto il permesso per più di 2 anni) per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato, rispetto ai 2 mesi attualmente previsti.

Prossime tappe

Gli Stati membri avranno 2 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali.

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