Legge di delegazione europea 2016 Market abuse

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Legge di delegazione europea 2016 Market abuse

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 marzo 2017 su proposta del Presidente Gentiloni, ha dato il via libera ad un disegno di legge che delega il Governo al recepimento di 25 direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti UE, indicando in alcuni casi specifici principi e criteri direttivi.

In particolare, tra le misure più importanti rientrate all'interno della cosiddetta Legge di delegazione europea 2016, che sono destinate a integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo alcuni aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani, si segnalano:

- interventi di maggiore protezione dei consumatori che acquistano prodotti finanziari e assicurazioni a cui si vuol garantire più informazione e trasparenza;

- maggiore privacy per i cittadini nelle indagini preliminari;

- misure che aiutano la lotta al terrorismo con la possibilità di poter ottenere dalle compagnie aeree i dati sui passeggeri;

- potenziamento delle norme sul marchio Ue per aiutare l’Europa nello sviluppo dei prodotti (disciplina dei marchi d’impresa);

- adeguamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (abuso di mercato).

Market abuse e indici strumenti finanziari

Uno specifico pacchetto di misure, da attuare attraverso decreti legislativi, riguarda proprio il mercato finanziario.

Alcune di esse vanno ad integrare l'insieme di norme già introdotte dal regolamento UE 596/2014 che riguardano il cosiddetto “Mar” (Market abuse regulation), che disciplina la materia degli abusi di mercato e le contromisure per prevenirli.

Tra queste misure aggiuntive, la previsione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che l’autorità competente dovrà adottare in caso di violazioni delle disposizioni del “Mar” e la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all’autorità competente di violazioni effettive e potenziali del regolamento sul Market abuse.

Come si legge nella relazione illustrativa allegata al Ddl, la delega dovrà “almeno contenere gli interventi richiesti ai Paesi membri” dall’articolo 39 del regolamento Ue, quali: la previsione delle sanzioni e le altre misure che la Consob dovrà adottare in caso di violazioni del "Mar" e la "creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione delle violazioni effettive e potenziali".

Al fine di tutelare soprattutto i clienti delle banche sono previste misure per la completa attuazione del regolamento Ue 2016/1011 sugli indici di riferimento usati negli strumenti finanziari (come per esempio il Libor o l’Euribor) o per misurare la performance dei fondi di investimento.

Tra le norme più importanti, quella che prevede l’obbligo per le banche di valutare l’adeguatezza dei parametri utilizzati prima di concludere qualsiasi contratto finanziario (ad esempio i mutui) con un cliente e di avvisare la clientela in caso di inadeguatezza

Sicurezza anti terrorismo

Per migliorare la sicurezza in termini di anti terrorismo si prevede il recepimento della direttiva sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Pnr). I vettori aerei saranno obbligati a fornire alle autorità dei Paesi membri i dati Pnr per i voli in arrivo/partenza dalla Ue. La direttiva consentirà il trasferimento dei dati anche dei voli intra-Ue, con la creazione presso il Ministero dell’Interno di una Unità d’informazione sui passeggeri per gestire questo patrimonio informativo.

Disciplina dei marchi

Per meglio armonizzare gli ordinamenti dei Paesi Ue sulla materia dei marchi, è previsto il recepimento di un'altra direttiva, che ha il fine di potenziare gli strumenti per il definitivo decollo del “marchio Ue”, rilasciato dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale.

Così, entro i prossimi sette anni, i Paesi Ue dovranno superare le disparità delle loro normative nazionali, estendendo l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio e introducendo una nuova procedura amministrativa per la decadenza o la nullità dei marchi.

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