Legge di bilancio 2023. Flat tax tra conferme e precisazioni

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Legge di bilancio 2023. Flat tax tra conferme e precisazioni

Disponibile dal 23 novembre la prima bozza Pdf del DDL di bilancio per il prossimo anno, che si compone di 136 articoli suddivisi in 15 titoli.

Tra le conferme delle anticipazioni trapelate nei giorni scorsi, sicuramente vanno menzionate le novità per il regime forfetario.

Art. 11 - Modifiche al regime forfetario

All’articolo 11 della Bozza si leggono le modifiche che vengono apportate all’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15%, senza limiti di tempo.

La Legge di bilancio per il 2023 aumenta il tetto di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del suddetto regime di favore al 15% per le partite Iva, elevandolo da 65.000 euro a 85.000 euro.

Aggiunge, poi, delle precisazioni al riguardo. Nel testo si legge che “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100 mila euro. In questo caso è “dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate, che comportano il superamento del predetto limite”.

NOTA BENE: Pertanto, per chi supera in corso d’anno quota 100mila euro vi sarà immediatamente il ritorno all’applicazione del regime ordinario.

Art. 12. Flat tax incrementale

All’articolo 12 del testo viene disciplinata la cosiddetta “Flat tax incrementale”, ossia un’agevolazione fiscale dedicata ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario.

Nello specifico, si tratta della nuova tassa piatta al 15% per gli incrementi di reddito delle partite Iva.

La Bozza della Manovra scioglie alcuni dubbi sui soggetti sui quali poter applicare la flat tax incrementale e sul meccanismo di calcolo. Si tratta però, al momento, solo di una prima versione della disposizione che potrebbe subire ancora modifiche dal Parlamento.

Per ora, sono stati meglio individuati i beneficiari della flat tax incrementale, che sono:

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

ATTENZIONE: Sono, di conseguenza, esclusi dal beneficio le persone giuridiche e, in generale, gli esercenti attività d’impresa, artistica e professionale in forma collettiva.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo della suddetta flat tax incrementale, si dovrà seguire la seguente regola:

  • i soggetti, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito IRPEF, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF medesima e delle relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

ATTENZIONE: La soglia dei 40mila euro misura il limite dell’aumento di reddito registrato nel 2023 rispetto al picco fra le dichiarazioni degli anni 2020, 2021 e 2022.

Sono state, poi, aggiunte due regole generali per allineare la novità della flat tax incrementale alle regole attualmente vigenti:

  1. quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova flat tax incrementale;
  2. nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.
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