L’edificabilità trova un unico filo conduttore
Pubblicato il 07 agosto 2006
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In merito al discorso sui terreni edificabili, i grandi cambiamenti intervenuti in questi primi mesi del 2006 riguardano non solo le novità in termini di tassazione introdotte dalla “Manovra d’estate” (vedi articolo “Il Fisco cambia tre “abiti” in un mese), ma anche quelle a partire dalle quali il terreno può considerarsi “edificabile”. In quest’ambito la manovra stabilisce che per tutte le imposte il terreno va considerato edificabile a partire dall’adozione dello strumento urbanistico da parte del Comune (articolo 36, comma 2). Nel frattempo, di Cassazione sembra aver posto un fermo sui terreni lottizzati, riconoscendo la fattispecie sussistente nel momento in cui l’Autorità competente emette l’autorizzazione e non ritenendo necessario neppure attendere la stipula della convenzione tra l’ente e il privato. Le novità sono, dunque, molte e riguardano in primo luogo il soggetto privato che si trova a cedere le suddette aree edificabili e lottizzate, in particolare ai fini delle imposte dirette gravanti su di esso. Nello specifico, l’Autore prende in esame le tre fattispecie di plusvalenze che si realizzano in sede di cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà vantato sui terreni da parte di soggetti che non operano in regime d’impresa. Si ricorda che solo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei terreni edificabili sono ammesse al beneficio della tassazione separata.
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